L’art. 12 del D.L. 21.3.1978 n.59 ha previsto che i cittadini che cedono ad un cittadino italiano – a qualsiasi titolo, per un periodo superiore a 1 mese – l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso ad altri, hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Questura/Commissariato di P.S. o, in mancanza, al Sindaco), entro 48 ore dalla consegna dell’immobile:
– l’ esatta ubicazione dell’immobile ceduto;
– le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene;
– gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario.
Con l’entrata in vigore del D.L. n. 79 del 20.06.2012 tale obbligo:
– non è più previsto in caso di locazione/comodato di fabbricati o di porzioni di fabbricato per i quali è obbligatoria la registrazione del contratto in termine fisso;
– permane qualora la concessione dell’immobile avvenga sulla base di contratti, anche verbali, non soggetti a registrazione in termine fisso ovvero qualora ad occupare l’immobile sia un cittadino extracomunitario (art. 7 del D.lgs. 286/98).
Nei casi in cui rimane obbligatoria, la comunicazione potrà avvenire anche in via telematica non appena sarà stato varato l’apposito decreto del Ministro dell’Interno, previsto dalla nuova normativa.
Attenzione: Deve essere comunicata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo, a qualunque uso adibiti ed in qualunque condizione si trovino (anche in disuso o diroccati).
Le generalità del cessionario devono essere accertate dal cedente, mediante esame di un valido documento di identità o di riconoscimento, per essere inserite nel modulo di comunicazione.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la nuova circolare esplicativa del Ministero dell’Interno, marzo 2020, a questo link
MODELLO DI COMUNICAZIONE
Il modello è invece disponibile a questo link
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