Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) introdotto dal Decreto legislativo n. 235/2010, costituisce uno dei pilastri fondamentali sui quali verte l’evoluzione digitale della Pubblica Amministrazione.
Si introduce quindi un panorama di nuove ed al tempo stesso affidabili tecnologie per consentire il dialogo virtuale tra privati ed amministrazioni pubbliche, che sono obbligate ad uniformarsi pena l’applicazione di sanzioni.
Vediamo in sintesi gli articoli di maggior interesse…
I cittadini e le imprese hanno diritto di usare le moderne tecnologie informatiche per tutti i rapporti con qualsiasi amministrazione dello Stato. Non sarà più possibile quindi per un’amministrazione o per un gestore di pubblico servizio obbligare i cittadini a recarsi agli sportelli per presentare documenti cartacei, per firmare fisicamente domande o istanze, per fornire chiarimenti: per tutto questo deve essere sempre e dovunque disponibile un canale digitale sicuro, certificato e con piena validità giuridica che permetta di dialogare con la PA dal proprio computer. (Diritto all’uso delle tecnologie – art. 3)
In particolare i cittadini e le imprese hanno diritto di accedere a tutti gli atti che li riguardano e di partecipare a tutti i procedimenti in cui sono coinvolti tramite le moderne tecnologie informatiche e telematiche. Tutte le amministrazioni devono quindi organizzarsi per rendere disponibili agli interessati documenti, atti e procedimenti, in modo sicuro e trasparente, in formato digitale. (Diritto all’accesso e all’invio di documenti digitali – art. 4)
Dal 1° gennaio 2006 i cittadini e le imprese hanno il diritto di effettuare in modo sicuro qualsiasi pagamento verso le pubbliche amministrazioni centrali attraverso le tecnologie informatiche e telematiche. Non sarà quindi più necessario alcun passaggio materiale di denaro né tanto meno fare file in banca o alla posta. (Diritto ad effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale – art. 5)
I cittadini e le imprese che ne fanno richiesta hanno diritto a ricevere tutte le comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni via e-mail all’indirizzo che avranno dichiarato. La posta elettronica proveniente dalla PA sarà certificata, ossia sarà certa la data e l’ora della spedizione, della sua ricezione e provenienza. Le comunicazioni e i documenti ricevuti in questo modo avranno piena validità giuridica anche verso altre persone o aziende. Diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail – art. 6)
I cittadini e le imprese hanno diritto a servizi pubblici di qualità e che rispondano alle loro reali esigenze. Le pubbliche amministrazioni devono organizzare i servizi in modo da controllarne periodicamente la qualità e la soddisfazione dell’utenza. Diritto alla partecipazione (art. 8) I cittadini hanno diritto di partecipare al processo democratico e di esercitare i diritti politici usufruendo delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie. (Diritto alla qualità del servizio e alla misura della soddisfazione – art. 7)
Entro un anno i cittadini e le imprese avranno diritto a trovare in rete tutti i moduli e i formulari e tutti i documenti rilevanti per qualsiasi pratica verso le pubbliche amministrazioni. I moduli, i formulari e i documenti che non fossero disponibili in via telematica non saranno più giudicati validi, o almeno non saranno più necessari. Gli strumenti della PA Digitale La posta elettronica certificata (art. 6 e art. 51).
Si tratta di una e-mail che garantisce ora e data di spedizione e di ricezione, provenienza (con una firma elettronica) e integrità del contenuto. D’ora in poi vale quanto una raccomandata con ricevuta di ritorno, costituisce una prova certa, costa molto meno e si può fare da casa. (Diritto a trovare on-line tutti i moduli e i formulari validi e aggiornati – art. 58) La firma digitale (art. 21)
È una firma elettronica che garantisce con sicurezza l’identificazione di chi firma. Questa firma può sostituire per sempre sigilli, punzoni, timbri e dà validità giuridica a qualsiasi attestazione nei rapporti tra privati, tra privati e pubbliche amministrazioni e tra amministrazioni. Per rendere più sicura la firma elettronica questa deve essere certificata da un ente certificatore che risponda ai requisiti di legge e che si faccia garante dell’affidabilità della firma. Il codice regola tale certificazione in modo da conferire massima sicurezza alla firma elettronica. I documenti informatici (art. 17 e segg.; art. 37; art. 42 e segg.; art. 46 e segg.)
Un documento informatico, sottoscritto con una firma elettronica certificata, ha sempre e dovunque la stessa identica validità del documento cartaceo ad ogni effetto di legge e deve essere accettato da qualsiasi soggetto pubblico o privato. È possibile quindi sostituire i documenti cartacei con documenti informatici, con considerevoli vantaggi di tempo.
Anche tutti i documenti contabili che la legge impone di conservare possono essere sostituiti da documenti informatici secondo le regole prescritte dal Codice e possono quindi essere conservati in forma digitale. Le pubbliche amministrazioni possono raccogliere tutti i documenti relativi ad un procedimento in un fascicolo elettronico e devono comunicare ai cittadini interessati come accedervi, secondo quanto prescrive la legge sulla trasparenza (L. 241/90).
Il Codice obbliga tutte le amministrazioni a gestire i documenti con sistemi informatici mediante il protocollo elettronico e l’archiviazione elettronica che consente enormi risparmi di spazio e soprattutto di rintracciare velocemente qualsiasi documento tra i miliardi di documenti conservati dalle pubbliche amministrazioni.
(Fonte: siti governativi ed istituzionali)
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