Dopo un sofferto e prolungato iter, sembra proprio che entro la fine dell’anno sarà approvata la legge, oggi passata al Senato dopo l’esame ed approvazione alla Camera dei Deputati, che “dovrebbe” veder condannati al carcere gli assassini della strada.
A ben vedere, poche sembrano le vere innovazioni, salvo l’inasprimento delle pene che, come avviene solamente in Italia, sono sempre una questione soggettiva.
Osservando l’attuale previsione dell’art. 589 del Codice Penale, si legge che “Chiunque cagiona per colpa (per colpa si intende imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e regolamenti -n.d.s.-) la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.
Qualora il fatto venga commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale la pena è della reclusione da due a sette anni e si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da soggetti ubriachi o sotto l’effetto di droghe.
Nel caso di morte di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
Quindi la principale innovazione consiste nell’introduzione dei due nuovi reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali che, in particolare, prevedono:
La pena della reclusione va da 5 a 12 anni per chi si mette alla guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti e causa la morte di qualcuno.
Se l’investitore si dimostra lucido e sobrio, ma la sua velocità di guida è doppia rispetto al consentito (permangono in questi casi dubbi sulle modalità di accertamento), la pena va da 4 a 8 anni.
In caso di omicidio multiplo, la pena può essere triplicata ma non superiore a 18 anni e con la reclusione da 6 mesi a 2 anni per chi guida non sobrio o non lucido e procura lesioni permanenti (tanti dubbi permangono anche qui per la mitezza della pena prevista: pensate a chi resta paralizzato per tutta la vita per colpa di un criminale che neanche in carcere andrà!), ed a nulla vale la previsione della pena aumenta da un terzo alla metà per le lesioni gravissime.
Un punto a parte merita la questione che fu sollevata dal premier Renzi circa l’ipotesi di “ergastolo della patente”.
Pare infatti che sia al lavoro (che parola impegnativa per il senato!) un’altra commissione e, comunque, rimarrebbe la scappatoia della ripetizione dell’esame di guida. Tuttavia, secondo la futura previsione, essa potrà essere nuovamente conseguita trascorsi almeno 15 anni dall’omicidio (5 in caso di lesioni).
La morale? Sembrano aver cambiato tutto ma in realtà non cambierà nulla, perchè il nostro sistema giudiziario lascia troppo margine di decisione ai giudici tra il minimo ed il massimo della pena da infliggere.
Era invece necessario prevedere, per ogni fattispecie, l’impossibilità di applicazione di attenuanti di alcun genere e che il periodo di “carcerazione non deve essere inferiore a…”
Vedremo come andrà a finire!
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