Il presente articolo fornisce una breve SCHEDA DI SINTESI del contenuto della Legge 11 gennaio 2018, n. 5 avente come oggetto “Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato”. In sintesi della sintesi, con questa legge è possibile OPPORSI al disturbo che gli operatori dei call center creano con telefonate alle ore più disparate, per richieste di adesione a contratti telefonici, di energia, per ricerche di mercato e quant’altro, spesso anche attribuendo nuove e più vantaggiose tariffe (per loro) ad ignari utenti. Questa legge vuole tutelare l’utente finale da tali abusi…
In particolare:
L’articolo 1:
− richiama le definizioni previste sia dall’art. 4 del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giu. 2003, n. 196), sia dall’art. 1 del regolamento che istituisce e disciplina il “registro delle opposizioni” di cui al d.P.R. 7 set. 2010, n. 178;
prevede:
che coloro che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche (fisse e mobili) da parte di operatori per fini pubblicitari o di vendita diretta, ovvero per ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, possono iscriversi al “registro pubblico delle opposizioni”;
la possibilità per gli utenti di revocare, anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti che intendano effettuare il trattamento dei dati personali per finalità commerciali;
stabilisce che, con l’iscrizione al registro, si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili. Sono fatti salvi i consensi prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca;
vieta (comma 7), per finalità commerciali, la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro con qualsiasi forma o mezzo da parte del titolare del trattamento, e in caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche, per finalità diverse da quelle di comunicazione commerciale, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti;
sanziona le violazioni del comma 7 applicando quanto previsto dall’articolo 162, comma 2-bis, del Codice della privacy, con l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 10 mila a 120 mila euro, e facendo salve le sanzioni penali di cui dall’articolo 167 del codice stesso, applicabili in caso di violazioni commesse a scopo di profitto. Qualora le condotte siano reiterate, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono disporre la sospensione o la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività;
prevede che, in caso di violazione del diritto di opposizione, si applichi la sanzione amministrativa di cui all’articolo 162, comma 2-quater, del Codice della privacy, con l’irrogazione di una sanzione da 10 mila a 120 mila euro, e che in caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del medesimo Garante, le autorità competenti possano disporre la sospensione o la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività;
stabilisce che:
il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni della presente legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di call center per l’effettuazione delle chiamate telefoniche;
gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità e di vendita telefonica, o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche, hanno l’obbligo di consultare mensilmente il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all’aggiornamento delle proprie liste;
Ciascun abbonato –persona fisica o giuridica – può chiedere al Gestore l’iscrizione gratuita nel Registro Pubblico delle Opposizioni attraverso cinque modalità (web, telefono, raccomandata, fax, email), reperibili sul portale web dedicato, raggiungibile all’indirizzo http://www.registrodelleopposizioni.it.
Rimette ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico la definizione di criteri generali per l’aggiornamento periodico delle tariffe a carico degli operatori per coprire i costi di tenuta del registro delle opposizioni;
vieta l’utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati, prevedendo, in caso di violazione, la sanzione amministrativa di cui all’articolo 162, comma 2-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali.
L’articolo 2:
stabilisce che tutti gli operatori che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell’obbligo di identificazione della linea chiamante e il rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice della privacy, che prevede il diritto dell’interessato di opporsi al trattamento di dati che lo riguardano al fine di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e indagini di mercato.
prevede che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individui 2 codici o prefissi specifici, atti a distinguere le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato, pubblicità, vendita e comunicazioni commerciali. Gli operatori esercenti l’attività di call center devono conseguentemente adeguare nel senso tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di call center, anche delocalizzati.
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