Sentenza della Corte Costituzionale 4 aprile 2011, n. 115. Potere dei sindaci di adottare ordinanze “contingibili e urgenti” in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana.
a. La Corte Costituzionale ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Veneto, in relazione all’art. 54, co. 4, del D.Lgs. 267/2000 (come sostituito dall’art. 6, D.L. 92/1998), nella parte in cui consente che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotti provvedimenti a “contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato”, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di contingibilità ed urgenza.
b. Il D.L. 92/2008, in particolare, nel modificare il cd. “T.U. degli enti locali” (D.Lgs. 267/2000), aveva inserito la congiunzione “anche” prima delle parole “contingibili ed urgenti”, con ciò ampliando notevolmente i poteri del sindaco in materia di ordinanze, emanabili, pertanto, pur in assenza di elementi utili a delimitarne la discrezionalità, semplicemente in forza del dichiarato orientamento a fini di protezione della sicurezza urbana.
c. La Corte Costituzionale, nello statuire l’illegittimità di tale previsione normativa (per violazione degli artt. 3, 23 e 97 della Cost.), ha affermato che la norma censurata:
attribuisce ai sindaci il potere di emanare ordinanze che si presentano “…come esercizio di una discrezionalità praticamente senza alcun limite”, in contrasto con l’imprescindibile necessità costituzionale che “…in ogni conferimento di poteri amministrativi venga osservato il principio di legalità sostanziale…in base al quale non è sufficiente che il potere amministrativo sia finalizzato dalla legge alla tutela di un bene o di un valore, ma è indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere una, pur elastica, copertura legislativa dell’azione amministrativa”;
incide negativamente sul principio di imparzialità dell’azione amministrativa che, infatti, non può risultare “…garantita ab initio stante l’assenza di una legge posta a fondamento, formale e contenutistico, del potere sindacale di ordinanza”;
lede, infine, il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, “…giacché gli stessi comportamenti potrebbero essere ritenuti variamente leciti o illeciti, a seconda delle numerose frazioni del territorio nazionale rappresentate dagli ambiti di competenza dei sindaci”.