VALIDITA’
Il passaporto ordinario è valido per dieci anni. Alla scadenza, riportata all’interno del documento, non si rinnova ma si deve richiedere l’emissione di uno nuovo. Esso può essere dichiarato valido per un periodo più breve a norma delle disposizioni in vigore o su domanda dell’interessato.
La validità temporale del passaporto individuale per minori è differenziata in base all’età del minore secondo il seguente prospetto:
minori di anni 3: validità 3 anni;
minori dai 3 ai 18 anni: validità 5 anni.
Restano invariate le procedure relative al rilascio del passaporto collettivo e del lasciapassare per minori.
RICHIESTA DI RILASCIO DEL PASSAPORTO PRESSO GLI UFFICI POSTALI
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
Dal 27 ottobre 2014 è iniziato su scala nazionale il servizio Passaporti a domicilio dove al cittadino che ne fa richiesta, grazie ad una convenzione con Poste Italiane, il documento emesso verrà recapitato a domicilio con un costo di € 8,20 da pagare in contrassegno al momento della consegna, ovvero direttamente all’incaricato di Poste Italiane. Modalità:
al cittadino che intende fruire del servizio la Questura o commissariato consegna una busta di Poste Italiane che deve compilare e consegnare sul posto all’Ufficio passaporti, riportando in particolare le informazioni relative al domicilio presso cui si desidera ricevere il documento;
al cittadino viene consegnata una stampa della ricevuta che contiene anche il numero della busta in modo che potrà tracciare la spedizione sul portale Poste Italiane. In caso di mancata consegna:
in caso di assenza del destinatario verrà lasciato un avviso di mancata consegna e decorsi 30 giorni senza ritiro il documento sarà riconsegnato all’Ufficio passaporti emittente. Per il ritiro alla Posta entro i 30 giorni vale la procedura standard per il ritiro di posta registrata (riconoscimento del destinatario o di altra persona con delega e fotocopia del documento firmata);
in caso di indirizzo errato Poste Italiane riconsegnerà il documento all’Ufficio passaporti emittente;
in caso di smarrimento della busta Poste Italiane rimborserà € 50 al cittadino, che dovrà pagare unicamente il bollettino di € 42,50 per ottenere un nuovo libretto. Il pagamento delle concessioni governative per il servizio di rilascio/rinnovo del passaporto elettronico tramite la rete degli uffici postali Sportello Amico, deve avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo delle marche da bollo telematiche (come previsto nel DPR 26 ottobre 1972 n. 642 in ottemperanza alle disposizioni del Ministero dell’Interno e, conformemente con l’interpello n° 954 – 749/2008 PROT. N. 954-2009/7527 dell’11 febbraio 2009). Il pagamento può essere effettuato per mezzo di conti correnti postali solo in presenza di eventi eccezionali, quali sciopero dei rivenditori e gravi calamità naturali.
DUPLICATO IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO DI PASSAPORTO
ATTO INIZIALE
Denuncia presso Comando dell’Arma od Ufficio della Polizia di Stato.
DOMANDA Se il passaporto viene smarrito, rubato o le pagine sono esaurite, non sarà possibile rilasciare un duplicato ma il cittadino dovrà richiedere presso la Questura, Commissariato della Polizia di Stato o Comando dell’Arma, un nuovo passaporto. In tutti i casi è necessaria la stessa documentazione richiesta per il rilascio ovvero le foto, il bollettino, il contributo amministrativo da € 73,50 sotto forma di contrassegno telematico e se necessario i vari moduli di assenso.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Copia della denuncia;
rimanente documentazione richiesta per il rilascio iniziale del documento;
Se si richiede un nuovo passaporto per deterioramento, si deve riconsegnare il vecchio passaporto che sarà annullato e restituito con il nuovo documento (quindi se con il vecchio documento ci sono dei visti ancora validi questi potranno essere presentati in frontiera esibendo anche il vecchio passaporto).
IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO ALL’ESTERO DEL PASSAPORTO
L’Italia rilascia da tempo gli ETD (Emergency Travel Document) a favore dei cittadini comunitari che abbiano smarrito oppure abbiano subito il furto del proprio documento di viaggio nel territorio di Paesi in cui lo Stato membro d’origine non dispone di rappresentanza diplomatica o consolare permanente (Decisione 96/409/PESC).
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 3 febbraio 2011 n.71 le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari di prima categoria provvedono al rilascio di tale documento anche a favore dei cittadini italiani che abbiano smarrito oppure abbiano subito il furto del proprio documento di viaggio.
L’ETD è redatto in base ad un modello uniforme approvato da tutti i Paesi dell’Unione Europea, tradotto nelle 23 lingue ufficiali dell’Unione Europea, su carta di sicurezza con filigrana legalmente protetta dal produttore ufficiale del documento (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) ed è identificato da un numero di serie progressivo e composto dalle lettere ITA, seguite da 5 cifre.
Così come precisato dal Ministero degli Affari Esteri, l’ETD, valido per un solo viaggio, per il tempo strettamente necessario per il raggiungimento della destinazione finale, consentirà ai connazionali di far rientro in Italia o nello Stato di residenza permanente oppure, eccezionalmente, verso un’altra destinazione.
PER I CITTADINI ITALIANI CHE SI RECANO ALL’ESTERO
In caso di smarrimento o di furto dei documenti di viaggio, l’Ufficio Consolare potrà emettere, previa autorizzazione dell’autorità italiana competente, un nuovo documento oppure rilasciare un documento di viaggio provvisorio ETD (Emergency Travel Document) conforme alla normativa europea, valido per il solo rientro in Italia o verso lo Stato di residenza permanente oppure, eccezionalmente, verso un’altra destinazione. In ogni caso, sarà necessario presentarsi presso l’ufficio consolare muniti, ove ammesso dalla normativa locale, della denuncia alle autorità locali, di due fototessera e di ogni altro documento (codice fiscale, tessera sanitaria, patente di guida, documenti emessi da altre amministrazioni, etc.) o di testimoni che agevolino l’ufficio consolare nella procedura di identificazione della persona. Si consiglia in ogni caso di conservare, in un luogo diverso da quello in cui si custodiscono i documenti originali, una fotocopia dei
documenti più importanti (passaporto, carta d’identità, carta di credito) al fine di facilitare le procedure di assistenza. Si informa che, nei giorni prefestivi e festivi, tale forma di assistenza potrebbe essere preclusa dalla chiusura degli uffici stessi e differita, tranne che in situazioni di comprovata emergenza, al primo giorno lavorativo utile. Per ogni eventuale ulteriore informazione, si consiglia di consultare il sito a cura del MAE www.viaggiaresicuri.it. [Fonte: Ministero degli Affari Esteri 23 Maggio 2011]
PASSAPORTO PER ANIMALI DA COMPAGNIA
(Regolamento CE n.998/2003 e successiva modifica del 30 marzo 2004)
FINALITA’
Il Regolamento CE n.998/2003 e successiva modifica del 30 marzo 2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio fissa, per un periodo transitorio di otto anni, le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale tra Stati membri dell’UE o in provenienza da paesi terzi di animali da compagnia, nonché le regole relative al controllo di tali movimenti.
Il Regolamento lascia comunque impregiudicate le disposizioni fondate su considerazioni diverse da quelle di polizia sanitaria e volte a limitare i movimenti di talune specie o razze di animali da compagnia.
MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI
In occasione dei loro movimenti tra Stati Membri dell’UE (ad esclusione di Irlanda, Svezia e Regno Unito) i cani, gatti e furetti devono essere:
identificati con un sistema elettronico di identificazione (trasponditore);
muniti di un passaporto rilasciato da un veterinario abilitato dall’autorità competente, attestante l’esecuzione di una vaccinazione o, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità conformemente alle raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione, realizzata sull’animale in questione con un vaccino inattivato di almeno un’unità antigenica per dose (norma OMS). Il passaporto è necessario per tutelarsi dai rischi sanitari, lo stesso contiene i dati anagrafici del proprietario dell’animale e certificare le eventuali vaccinazioni effettuate e obbligatoriamente la vaccinazione antirabbica effettuata almeno ventuno giorni prima della partenza. Nel caso di Gran Bretagna, Irlanda e Svezia, sarà necessario anche un test immunologico di verifica degli anticorpi della rabbia da effettuare nei tempi richiesti da ciascun Paese. Ventiquattro ore prima della partenza il veterinario certificherà, apponendo un timbro sul passaporto, che l’animale è in condizioni di salute idonee per il viaggio.
MOVIMENTI PROVENIENTI DA PAESI TERZI
Si applicano procedure diversificate quando cani, gatti e furetti provengono da pesi extra UE. Caso per caso è necessario verificare l’elenco di Stati e la relativa disciplina definita nel Capitolo III del Regolamento CE in argomento.
PASSAPORTO A LETTURA OTTICA
IL “VISA WAIVER PROGRAM”’ (c.d. viaggio senza visto)
L’Italia è uno dei 27 Paesi che ha aderito al VISA WAIVER PROGRAM (c.d. programma per il “viaggio senza visto”) un programma che consente l’accesso negli U.S.A. senza necessità di dotarsi del preventivo visto per coloro che si recano esclusivamente per turismo (“Pleasure”) o affari o per periodi non superiori a 90 giorni.
ADEMPIMENTI PER L’INGRESSO NEGLI STATI UNITI D’AMERICA
A partire dal 12 gennaio 2009 coloro i quali intendono recarsi negli Stati Uniti usufruendo del Visa Waiver Program, che consente di viaggiare senza il visto, dovranno chiedere un’autorizzazione al viaggio elettronica, (ESTA -Electronic System for Travel Authorization) prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti.
Per recarsi negli Stati Uniti d’America senza necessità di visto, usufruendo del programma “Visa Waiver Program – Viaggio senza Visto”, sono validi i seguenti passaporti:
passaporto con microchip elettronico inserito nella copertina, unico tipo di passaporto rilasciato in Italia dal 26 ottobre 2006;
passaporto a lettura ottica rilasciato prima del 26 ottobre 2005 e se, qualora rinnovato dopo i 5 anni, il rinnovo è avvenuto prima di tale data;
passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006.
Per usufruire del programma “Visa Waiver Program” (Viaggio senza visto) è necessario:
viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo;
rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni
possedere un biglietto di ritorno.
In mancanza anche di uno dei requisiti elencati, o di tipo diverso di passaporto, è necessario richiedere il visto.
La mancata partenza dagli U.S.A. entro i 90 giorni, comprometterà la possibilità di usare nuovamente il programma.
I minori per benificiare del Visa Waiver Program devono essere in possesso di passaporto individuale.
PASSAPORTO ELETTRONICO
(Decreto del Ministero degli Affari Esteri 29 novembre 2005 pubblicato sulla G.U. n.13 del 17 gennaio 2006)
DESCRIZIONE DEL NUOVO PASSAPORTO
Il nuovo documento di viaggio ordinario, a partire dal 19 maggio 2010 è in versione unica, libretto composto da 48 pagine, oltre i riguardi incollati alle copertine dotate di microprocessore (chip) conforme alla direttiva ISO 1443, con capacità minima di 64Kb e durabilità di almeno 10 anni. L’immagine e i dati di personalizzazione del titolare ed il numero di passaporto in chiaro vanno riportati in 4ª pagina. I nuovi passaporti elettronici prevedono anche foto e firma digitalizzate e impronte digitali.
FUNZIONALITÀ DEL CHIP
Nel chip è memorizzato, in formato interoperativo, l’immagine del volto e le impronte digitali del dito indice di ogni mano. Ove, in una mano, l’impronta del dito indice non fosse disponibile si utilizzerà per la stessa, procedendo in successione, la prima impronta disponibile nelle dita medio, anulare e pollice. Inoltre sono le informazioni già presenti sul supporto cartaceo relative al passaporto ed al titolare, nonché i codici informatici per la protezione ed inalterabilità dei dati e quelle necessarie per renderne possibile la lettura agli organi di controllo.
Gli elementi biometrici contenuti nel chip potranno essere utilizzati solo al fine di verificare l’autenticità del documento e l’identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili quando la legge preveda che siano necessari il passaporto o altro documento di viaggio. I dati biometrici raccolti ai fini del rilascio del passaporto non saranno conservati in banche di dati.
Quali sono i costi da sostenere
Chiedere per la prima volta il passaporto e chiederne uno nuovo al momento della scadenza, comporta gli stessi costi. Bisognerà effettuare un versamento di 42,50€ tramite bollettino di conto corrente a: “Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro” e presentare un contrassegno telematico di 73,50€ che si può richiedere dal tabaccaio.
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