normativa antimafia falcone borsellino

Aspetti principali della normativa antimafia

La fattispecie delittuosa prevista dall’art. 416 bis C.P..

L’art. 1 L. 13-9-1982 nr. 646 (cosiddetta Legge Rognoni – La Torre) ha introdotto nel codice penale l’art. 416 bis che sanziona chiunque faccia parte di un’associazione di tipo mafioso.

Trattasi di reato contro l’ordine pubblico, che viene realizzato, come quello ex art. 416 C.P., da almeno tre persone che si associano tra loro. Tuttavia diverso è lo scopo perseguito dall’associazione di tipo mafioso e diversa è la struttura organizzativa prevista e definita dall’art. 416 C.P.

Struttura organizzativa

L’art. 416 bis C.P. descrive in modo analitico la struttura organizzativa dell’associazione di tipo mafioso, mentre tale elemento è solo genericamente indicato nell’associazione di cui all’art. 416 C.P.

L’associazione in esame si caratterizza pertanto, rispetto alla normale associazione per delinquere, in quanto lo scopo e le finalità associative vengono perseguite con tipici mezzi mafiosi.

In ordine ai mezzi mafiosi, l’associazione si caratterizza per il fatto che i suoi membri si avvalgono:

a) della forza di intimidazione del vincolo associativo;
b) della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.

Forza intimidatrice del vincolo associativo, assoggettamento, omertà: l’organizzazione mafiosa si avvale di tutti e tre questi mezzi per perseguire le proprie specifiche finalità.

La nozione di forza intimidatrice del vincolo associativo non è di facile definizione; appare condivisibile quell’orientamento secondo il quale l’intimidazione mafiosa si distingue da ogni altro tipo di intimidazione per la sua particolare «durata» nel tempo e «diffusività» nello spazio.
Essa, infatti, consiste in un’attività di violenza o di minaccia anche implicita o larvata, prolungata nel tempo, che si diffonde in modo apprezzabile in un determinato ambiente sociale e che caratterizza l’agire di un gruppo individuato di persone.

Il perdurare nel tempo di una situazione più o meno esplicita di violenza o di minaccia generalizzata avvertibile in un determinato ambiente e non necessariamente rivolta a singole specifiche persone, consente di ritenere configurabile la forza intimidatrice del vincolo associativo di tipo mafioso.

Per dimostrare la forza di intimidazione non è necessaria l’esistenza di specifiche minacce o violenze sia pure implicite, ma è sufficiente una diffusa opinione della natura prepotente della associazione e dell’esperienza della sopraffazione esercitata dalla stessa in altre circostanze.

La diffusività nello spazio e la durata nel tempo consentono, peraltro, di distinguere il fenomeno mafioso dalla intimidazione occasionale provocata da una associazione (non mafiosa) di persone che intenda porre in essere una serie di estorsioni o di altri delitti.

La presenza della forza intimidatrice del vincolo associativo comporta nei soggetti associati uno stato di assoggettamento e di omertà. La medesima situazione si verifica soprattutto nei confronti dei terzi estranei all’associazione.

Per assoggettamento si intende lo stato di sottomissione o di succubanza psicologica che si realizza in coloro che subiscono la presenza mafiosa. Si verifica dunque uno stato di costrizione, di coartazione psichica della volontà, per effetto della quale la persona che la subisce, essendone la vittima effettiva o potenziale, non è più in grado di determinarsi liberamente.

L’omertà dei terzi, oltre che dei membri dell’associazione, si manifesta mediante il rifiuto generalizzato a collaborare con la giustizia, non denunciando i fatti, le persone e quanto altro è a propria conoscenza in ordine all’attività mafiosa.

L’omertà si sostanzia, in pratica, nella mancata testimonianza di fatti cui la persona ha assistito o di cui è a conoscenza (condotta omissiva) ovvero nella testimonianza falsa o reticente (condotta attiva) e può altresì concretare il reato di favoreggiamento reale o personale.

Sebbene l’assoggettamento e l’omertà possano rilevare sia come fatto esterno (nei confronti dei soggetti estranei all’associazione) sia come fatto interno (nei confronti degli associati), assume importanza preminente l’incidenza esterna, venendo i terzi estranei a trovarsi, per effetto della diffusa convinzione di essere esposti ad un concreto ed ineludibile pericolo, di fronte alla forza dei soggetti prevaricanti, in uno stato di soggezione.

L’assoggettamento all’interno dell’associazione, invece, più che da una imposizione, deriva da una libera scelta dell’associato: l’omertà all’interno dell’associazione è un elemento di scarso rilievo poiché è elemento comune di tutti i reati associativi e di concorso, nei quali vi è la naturale tendenza dei partecipanti al reato a proteggersi vicendevolmente.

Il vincolo mafioso può dunque considerarsi elemento di coesione all’interno dell’associazione e di coartazione nei confronti degli estranei.
Il vincolo associativo deve avere una particolare stabilità ed intensità in modo che l’associazione, avvalendosi della forza di intimidazione del medesimo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, esista ed operi permanentemente al di fuori della legge, dotandosi di una organizzazione stabile necessaria al raggiungimento degli scopi mafiosi.

Per l’esistenza dell’associazione non è necessario che vi sia la prova dell’esercitata violenza o minaccia nei confronti dei terzi estranei al sodalizio, né che questa venga effettivamente realizzata, essendo al contrario sufficiente che l’uso della forza intimidativa rientri nel programma criminoso.

Dunque, l’intimidazione costituisce un elemento che gli associati si propongono di utilizzare nello svolgimento del loro programma delittuoso e comunque illecito.

L’associazione di tipo mafioso è reato associativo puro, poiché il fatto dell’associazione è sufficiente ad integrare l’elemento oggettivo del reato, mentre nei reati associativi a struttura mista si richiede ai fini di tale integrazione un’attività strumentale esterna ed ulteriore rispetto al mero fenomeno associativo.

Gli scopi perseguiti dall’associazione

Gli scopi o finalità mafiose possono essere molteplici:

a) commettere delitti;
b) acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti ed esercizi pubblici;
c) realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri;
d) impedire od ostacolare il libero esercizio del voto, oppure procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Pur se non esaustivo dell’interesse poliedrico dei sodalizi mafiosi, tuttavia la crescente soggettività economica della mafia rende prioritario lo scopo di commettere delitti o di acquisire profitti o vantaggi ingiusti mediante la consumazione di reati contro il patrimonio.

È infatti diffuso l’intervento di associazioni mafiose e similari nel settore economico privato nonché la loro infiltrazione nelle amministrazioni pubbliche, organi regionali e statali.

L’intervento nel settore privato si realizza mediante la gestione di attività economiche e cioè con l’esercizio di specifiche attività imprenditoriali oppure mediante il controllo di un determinato settore produttivo e cioè condizionandone l’attività e determinandone le regole.

La gestione ed il controllo del settore pubblico avviene, invece, attraverso l’accaparramento delle concessioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni (es. concessioni edilizie, piani urbanistici, varianti al P.R.G., diritti d’uso di beni demaniali, acque pubbliche, miniere, cave), o delle autorizzazioni (licenze di commercio, di esercizio dell’attività assicurativa, all’apertura di sportelli bancari, licenze di importazione-esportazione di beni), oppure attraverso la gestione o il controllo degli appalti pubblici (autostrade, bacini idrici, costruzione di edifici pubblici) o di servizi pubblici (servizi di trasporto, gestione rete dell’acqua potabile, del gas, del servizio di nettezza urbana, della illuminazione pubblica).

In relazione a tutti questi atti amministrativi, l’attività di «controllo» esercitata dall’associazione mafiosa consiste nella capacità di fare «pressioni», da parte degli associati, sulle persone preposte all’ufficio che deve rilasciare la licenza-concessione-autorizzazione.

Tali «pressioni» si esplicano con atti di intimidazione diretti a condizionare la scelta delle persone o imprese beneficiarie dei provvedimenti; oppure con accordi di tipo corruttivo-collusivo; ovvero scoraggiando la concorrenza, con la conseguente gestione in regime di monopolio di attività economicamente rilevanti.

La recente legge 356/92, art. 11 bis, ha ampliato le originarie tre finalità mafiose aggiungendovene una quarta.

E’ mafiosa quella associazione che avvalendosi dei citati mezzi, persegue lo scopo di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o quello di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

In questo caso la violenza o minaccia non viene esercitata sugli estranei per motivi strettamente delittuosi o di diretta rilevanza economica bensì per coartarne la volontà elettorale, condizionando la loro manifestazione di volontà in occasione delle consultazioni elettorali.

Tale finalità viene raggiunta dalla associazione senza che sia necessario per integrare il reato alcuna attività di scambio (nemmeno di natura economica) tra le parti.

Non appare nemmeno necessario a consumare detto reato l’evento, e cioè l’effettiva espressione del voto in favore del candidato «protetto» dall’associazione, essendo sufficiente la mera coartazione della volontà elettorale dell’estraneo al sodalizio criminoso.

La predetta modifica all’art. 416 bis C.P. è stata dettata dall’esperienza giudiziaria da cui è emerso che l’associazione tende a controllare il territorio nel quale si è radicata non solo gestendo attività criminose tipiche e controllando l’attività economica che ivi si svolge, bensì anche controllando il voto del cittadino. Prova ne sono i recenti decreti ministeriali di scioglimento di diversi consigli comunali nelle zone di criminalità organizzata.

Appare dunque evidente che per la realizzazione del reato associativo la legge richiede il perseguimento delle finalità mafiose, ossia dello scopo della associazione mediante l’adozione dei cosiddetti mezzi mafiosi.

È un reato a dolo specifico in quanto l’associato deve essere consapevole delle finalità perseguite dall’associazione.

Il dolo specifico consiste nella intenzione di conseguire mediante il fatto associativo il risultato ultimo a cui la associazione mira.

In sintesi, nel definire le responsabilità ex art. 416 bis C.P., occorrerà accertare la volontà dell’associato di entrare o rimanere nell’associazione mafiosa, con la consapevolezza di far parte dello specifico sodalizio avente le sopradescritte caratteristiche organizzative per perseguire le tipiche finalità mafiose.

Il bene giuridico tutelato

L’art. 416 bis C.P. formalmente è un reato contro l’ordine pubblico.

Tuttavia, tenuto conto delle finalità mafiose richieste dalla legge per la sua esistenza, l’offensività del reato riguarda anche – se non prevalentemente – la gestione di attività economiche private e pubbliche e la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti, oltreché la commissione di delitti.

Ne consegue l’estensione degli interessi tutelati dalla norma all’ordine economico, all’imparzialità della pubblica amministrazione ed al libero esercizio del diritto di voto del cittadino.

Le altre associazioni analoghe a quella mafiosa

L’art. 416 bis comma 8 C.P. estende gli effetti sull’associazione mafiosa e su ogni altra associazione, comunque localmente denominata, che persegua le finalità mafiose avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo. Si tratta di una vera e propria norma di chiusura riferita al «tipo» di associazione e riguarda la camorra, la ‘ndrangheta ed ogni altra associazione operante in territori diversi da quelli tradizionalmente mafiosi, purché venga utilizzato il metodo intimidatorio.

Sebbene sino a qualche tempo fa la dottrina e la giurisprudenza hanno negato la possibilità di manifestazioni mafiose radicate in aree non di origine, in considerazione della peculiare connotazione “territoriale” delle dinamiche e dei contesti di mafia, l’esperienza e la consapevolezza del fenomeno deviante ha oggi indotto a qualificare ex art. 416 bis C.P. le espressioni di criminalità organizzata anche in Regioni o Stati non originari.

Le sanzioni

Raggiunta la prova dell’appartenenza all’associazione di tipo mafioso, la persona viene condannata alle severe pene di cui all’art. 416 bis C.P. (da tre a sei anni di reclusione per i partecipanti; da quattro a nove anni di reclusione per i promotori, gli organizzatori e i dirigenti) ed è prevista la confisca obbligatoria di cui al penultimo comma dello stesso articolo. Inoltre, a norma dell’art. 417 C.P., viene sempre comminata una misura di sicurezza.

Indipendentemente dalla suddetta prova, è tuttavia possibile, sulla base dei meri indizi di appartenenza all’associazione mafiosa, iniziare il procedimento diretto alla applicazione di una misura di prevenzione prevista dalla c.d. “legge antimafia”.

Morpheus
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Autore: Morpheus

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