Il danno da vacanza rovinata è stato introdotto nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 111/95 che ha recepito una direttiva comunitaria (90/314/CEE) e consiste nel pregiudizio subito per non aver potuto godere dei benefici di una vacanza per disagi e disservizi oppure per la cancellazione della stessa.
Questo decreto è stato poi abrogato dal Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) e le sue disposizioni sono in esso confluite.
Dottrina e giurisprudenza riconoscono pacificamente che il danno risarcibile è patrimoniale e non patrimoniale e che anche il danno derivato dallo stress o dalla delusione di non aver potuto godere della propria vacanza va risarcito.
Dobbiamo considerare che questo danno ha natura contrattuale perchè trova fondamento in un contratto con l’agenzia di viaggi o con il tour operator.
Ma come quantificare il danno da vacanza rovinata?
Il risarcimento da richiedere deve dunque comprendere innanzitutto il pregiudizio economico che può coincidere con il prezzo pagato per il viaggio (nel caso di mancato godimento del soggiorno), oppure consistere in una riduzione del prezzo pagato (in caso di vacanza rovinata da disservizi, contrattempi o disguidi).
L’altra voce di danno riguarda invece aspetti non patrimoniali che risultano di più difficile quantificazione dovendosi valutare lo stress e la delusione subiti per il mancato godimento della vacanza.
Si tratta dunque di una valutazione rimessa al libero apprezzamento del giudice. Quanto alla giurisprudenza vale la pena segnalare alcune sentenze in tema di vacanza rovinata:
Cassazione 10651/2009: Spetta al cliente il risarcimento del danno nel caso in cui la vacanza sia stata compromessa dall’impraticabilità del mare per tutta la durata del soggiorno, quando il tour operator non sia stato in grado di fornire servizi alternativi per una prosecuzione della villeggiatura ovvero di rimborsare parzialmente il prezzo del pacchetto, anche se il cliente stesso, nel corso del soggiorno, non si sia mai lamentato con la direzione del villaggio.
La fruizione del mare e della spiaggia, anche se non costituisce un servizio turistico in senso stretto, rappresenta il presupposto di utilità del pacchetto e parte essenziale della prestazione turistica.