brevettabilità del software

La brevettabilità del software

Si è parlato molto, negli anni, di brevettabilità del software, ovvero della tutela dei diritti dell’autore sull’opera intellettuale.

Ci sono, infatti, progetti di direttive europee volte ad introdurre tale possibilità di brevettabilità del software, che hanno però suscitato reazioni contrarie. Ma che cos’è, in primo luogo, un brevetto?

Per rispondere a questa domanda, è necessario richiamare brevemente alcuni concetti relativi al copyright e alle opere che ne sono soggette.

Genericamente, si può dire che un brevetto è un “certificato”, con il quale un ufficio pubblico riconosce all’inventore la facoltà di sfruttare in modo esclusivo una invenzione industriale da lui realizzata.

Un’invenzione industriale, a sua volta, è una scoperta, cioè un qualcosa di nuovo idoneo ad essere applicato in campo produttivo.

Tutte le invenzioni fanno parte di un più ampio genere di cose, le opere intellettuali, accomunate dal fatto di essere protette da copyright, come le canzoni, i libri e così via.

Un’invenzione, dunque, è sempre un’opera intellettuale, mentre ci sono molti beni immateriali che non sono invenzioni. Il software, appunto, è solo un’opera intellettuale e non un’invenzione.

In Italia, infatti, i programmi per elaboratore sono beni immateriali, soggetti in tutto e per tutto alla legge sul copyright – cioè la 22 aprile 1941 n. 633 – ma non sono considerati invenzioni. Per questo motivo, i software non sono brevettabili.

L’esclusione è prevista dall’art. 12, comma 2, del R.D. 1127/1939, secondo cui: “Non sono considerate come invenzioni i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori”. Il software è solo un’opera intellettuale.

Possiamo adesso trarre una prima conclusione da questi discorsi apparentemente molto astratti…

Il fatto che il software sia per legge solo un’opera intellettuale, e non anche un’invenzione, fa sì che i programmi siano tutelati solo come codice e non anche come idee. Vediamo di capire cosa vuol dire questo in concreto.

Facciamo un esempio, supponendo che una società sia interessata ad un determinato software gestionale che, magari, possiamo immaginare scritto in C per il sistema operativo Windows e soggetto a licenza commerciale.

Il codice sorgente di questo software è protetto e non può essere copiato, dal momento che la cosa è vietata dalla legge sul copyright.

Però, se la società interessata al gestionale ne acquista una copia, o anche solo prende visione di una “demo”, e, prendendone ispirazione, lo riscrive interamente, anche se ha le stesse funzioni del gestionale originario ed ha anche un aspetto simile, utilizzando proprio codice, non commette nessun illecito.

Oggi, in Italia, proprio perché il software è tutelato solo come codice, è possibile liberamente riscrivere software che svolgono compiti già svolti da altri programmi proprietari, alla sola condizione che non si riutilizzi il codice originario.

La nostra civiltà giuridica è a tal punto raffinata, su questo punto, che tutto ciò è previsto espressamente dall’art. 2 della legge sul diritto d’autore, laddove, nel definire le opere soggette a copyright, viene specificato espressamente che “restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce.”

Dalla tutela del codice alla tutela delle idee siamo così arrivati, finalmente, al cuore del problema.

Con la brevettabilità del software, si vorrebbe estendere ulteriormente l’ambito del copyright sui programmi per computer, passando dalla tutela del solo codice alla tutela delle idee che stanno alla base dei programmi.

Queste idee potranno essere, dunque, brevettate, con la conseguenza che non potranno più essere riutilizzate da altri programmatori, anche qualora questi ultimi si servano esclusivamente di codice sviluppato da loro.

Seguendo il nostro esempio, nessuna società di sviluppo, né tantomeno nessun privato, potranno realizzare un gestionale come quello già esistente, perché rischierebbero una causa per violazione di brevetto.

Si potrebbe anche pensare che cause di questo genere siano assurde, e magari si potrebbe pure avere ragione a farlo… Fatto sta che non ne mancano numerosi esempi. Un caso giustamente rimasto famoso è il brevetto sul comune hyperlink, tentato da British Telecom, cioè sui semplici collegamenti ipertestuali che utilizziamo tutti i giorni per navigare.

È evidente che se si ritenesse valido tale brevetto, nessun programmatore potrebbe mai più utilizzare questa diffusissima ed oggi elementare tecnologia, pena il rischio di ricevere una richiesta giudiziaria di risarcimento danni da parte del titolare dei diritti.

British Telecom, infatti, non ha mancato di fare causa, chiedendo un enorme risarcimento danni a Prodigy, un importante provider americano, che, consentendo ai propri clienti, come tutti i fornitori di accesso a Internet, di utilizzare i link della rete, secondo BT violava il brevetto.

Per fortuna, il giudice ha ritenuto che non vi fossero i presupposti della violazione di brevetto ed il caso si è letteralmente sbriciolato. Basta la legge sul diritto d’autore.

In conclusione, il software non ha sicuramente bisogno, per essere tutelato, della brevettabilità.

È già sufficiente la legge sul diritto d’autore per questo.

Tutto il resto può solo rappresentare un pericolo per gli utenti e gli sviluppatori e ledere il pluralismo informatico che si è avuto fino adesso, dove ognuno poteva scriversi o riscriversi i suoi programmi come meglio credeva.

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