L’art. 40 della legge n. 221 del 2015, ha modificato il decreto legislativo n. 152 del 2006, recante “Norme in materia ambientale”, introducendo: l’art. 232-bis (Rifiuti prodotti da fumo), che sancisce, tra l’altro, il divieto di abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.
Nello stesso decreto viene indicata anche:
la competenza dei Comuni all’installazione nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale, di contenitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo;
l’organizzazione, a cura dei produttori di tabacchi ed in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di campagne di informazione, finalizzate a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l’ambiente, derivanti dall’abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo.
L’art. 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni), vieta altresì l’abbandono sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini fiscali, fazzoletti di carta e gomme da masticare, al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e limitare gli impatti negativi conseguenti alla loro dispersione incontrollata nell’ambiente.
La norma inserisce altresì il comma 1-bis dell’art. 255 del decreto legislativo n. 152, prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 150 euro per la violazione del divieto di cui all’art. 232-ter, aumentata fino al doppio per la violazione del divieto di cui all’art. 232-bis.
Gli articoli 262 del decreto legislativo n. 152 e 13 della legge n. 689 del 1981 individuano quali soggetti accertatori delle violazioni anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.
I proventi delle sanzioni amministrative irrogate sono destinati (art. 263, co. 2-bis), nella misura del 50%, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con l’obiettivo di installare appositi contenitori di rifiuti e promuovere campagne di informazione; per il restante 50% ai Comuni nel cui territorio sono state accertate le violazioni, per collocare specifici raccoglitori, per realizzare attività di sensibilizzazione e per la pulizia del sistema fognario urbano.
Riusciremo ad osservare il divieto? In molte altre città europee tali divieti esistono da tempo e sono ben osservati anche da noi italiani (si sa, l’italiano all’estero generalmente si civilizza), ma soprattutto la loro osservanza è ben controllata dalle forze di polizia.
In Italia hanno fatto la legge ed hanno imposto le sanzioni, ma se nessuno controllerà mai, a cosa servirà?
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